CODICE
DEONTOLOGICO F.I.A.I.P.
(Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali)
Premesso:
CHE l'Agente Immobiliare è un libero professionista
che, in piena libertà, autonomia e indipendenza,
con propria organizzazione e mezzi, opera come
intermediario nella compravendita e nella locazione
di beni immobili, nonché nella cessione
e rilievo di aziende, offrendo i servizi ad esse
connessi e percependo per la propria attività
un equo compenso di mediazione
CHE l'iscrizione nel ruolo mediatori è
requisito necessario ed essenziale per l'esercizio
della attività di Agente immobiliare;
CHE l'Agente immobiliare nella sua attività
professionale, si ispira a principi morali atti
ad offrire una prestazione corretta evitando tutte
quelle attività che violano i principi
di lealtà fedeltà e diligenza;
CHE l'Agente Immobiliare, nell'agire secondo le
leggi che regolano la propria professione, deve
evitare qualsiasi equivoco al fine di raggiungere
il contemperamento degli interessi delle parti;
CHE nello svolgimento della propria attività
professionale l'Agente Immobiliare deve rispettare
il segreto professionale previsto dalla legge;
CHE l'Agente Immobiliare, titolare di Agenzia,
è tenuto a richiedere e far rispettare
il segreto professionale anche ai propri collaboratori,
dipendenti e a tutte le persone che cooperano
nello svolgimento dell'attività professionale;
CHE l'Agente Immobiliare ha l'obbligo di elevare
la propria formazione professionale mediante un
costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo
a seminari di studi, incontri e conferenze, al
fine di offrire una prestazione sempre più
qualificata quale si addice ad un valente professionista;
CHE le presenti regole di comportamento sono vincolanti
per tutti coloro che esercitano la professione
di Agente Immobiliare e che ottengono l'iscrizione
alla F.I.A.I.P. - Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali.
Premesso quanto sopra, parte integrante del presente
Codice Deontologico, le regole di comportamento
vengono di seguito suddivise in tre parti ciascuna
riguardante: i rapporti con il pubblico, con la
clientela e con i colleghi.
Parte Prima
RAPPORTI CON IL PUBBLICO
Art. 1
L'Agente Immobiliare deve conoscere il mercato
immobiliare e la sua evoluzione nonché
le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento
della propria attività professionale. Non
deve accettare incarichi che non possa svolgere
con adeguata competenza.
Art. 2
L'Agente Immobiliare, per ogni incarico acquisito,
deve raccogliere ogni elemento utile all'affare
al fine di non venire meno alla propria funzione
sociale.
Art. 3
L'Agente immobiliare deve sempre spendere il proprio
nome.
Art. 4
L'Agente Immobiliare, su espressa richiesta della
parte che gli ha conferito l'incarico, può
sottacere il nome di questa fino al momento della
conclusione dell'affare.
Art. 5
L'Agente Immobiliare deve operare preferibilmente
in base ad un incarico conferito in forma scritta
e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi,
si definiscano il tipo di prestazione, l'ammontare
della provvigione, l'eventuale rimborso delle
spese e le altre condizioni dell'affare, il tutto
in conformità alla Legge 52 del 6 Febbraio
1996.
Art. 6
I compensi dovranno essere pattuiti in anticipo
ed il loro ammontare dovrà risultare preferibilmente
da un atto sottoscritto dalle parti; in mancanza
si farà riferimento agli Usi e Consuetudini
raccolti dallaCamera di Commercio.
Art. 7
L'Agente Immobiliare non dovrà confondere
il proprio patrimonio con il denaro o titoli ricevuti
dai Clienti a titolo di deposito fiduciario gratuito.
Parte Seconda
RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Art. 8
L'incarico, anche se irrevocabile, dovrà
essere definito nel tempo.
Art. 9
E' preferibile che l'Agente Immobiliare riceva
l'incarico in forma esclusiva al fine di non entrare
in conflitto con altri Agenti Immobiliari..
Art. 10
Effettuata la valutazione dell'immobile o dell'azienda
e stabilite le condizioni essenziali dell'incarico
con la parte venditrice, locatrice o cedente qualora
l'Agente Immobiliare reperisca più persone
interessate a concludere l'affare, dovrà
portare a conoscenza dell'incaricante tutte le
proposte ricevute.
Art. 11
Dopo aver stabilito e concordato le condizioni
essenziali del contratto con una parte interessata
all'acquisto, alla locazione o al rilievo dell'azienda,
l'Agente Immobiliare non dovrà proporre
a terzi la conclusione del contratto alle stesse
condizioni o a condizioni diverse sino ad esaurimento,
positivo o negativo, della trattativa iniziata.
Art. 12
Quando l'Agente Immobiliare intenda concludere
per sè l'affare per il quale è stato
incaricato, deve immediatamente informare di ciò
il Cliente , parimenti nel caso voglia vendere
o locare una propria proprietà immobiliare,
deve rendere nota questa circostanza. In entrambi
i casi non dovrà percepire alcun compenso
di mediazione.
Art. 13
L'Agente Immobiliare incaricato di amministrare
o gestire beni che potranno essere oggetto di
futura compravendita o locazione deve concordare
preventivamente l'ammontare del suo compenso per
questa specifica attività e non può
incassare alcuna somma da terzi senza preventiva
autorizzazione scritta.
Art. 14
L'Agente Immobiliare deve accettare l'incarico
di valutare un bene solo nei limiti della propria
esperienza e preparazione. Nel caso in cui non
sia in gradi di provvedere personalmente dovrà
assicurarsi la collaborazione di un professionista
di settore scelto in accordo con il Cliente.
Art. 15
L'Agente Immobiliare deve valutare con attenzione
l'incarico che gli viene conferito e deve informare
il Cliente in ordine a tutte le difficoltà
e condizioni dell'affare.
Parte Terza
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 16
E escluso ogni rapporto professionale con
Agenti abusivi.
Art. 17
L'Agente Immobiliare deve comportarsi, nei confronti
dei colleghi, con lealtà, evitando con
il proprio comportamento di procurarsi i vantaggi
a danno dei colleghi.
Art. 18
L'Agente Immobiliare deve astenersi dall'esprimere
apprezzamenti o pareri sull'attività professionale
di un collega, e in particolare sulla sua condotta
o su suoi presunti errori o incapacità.
LAgente Immobiliare deve astenersi dallesprimere
apprezzamenti o pareri sullattività
professionale di un collega, e in particolare
sulla sua condotta o sui suoi presunti errori
o incapacità.
Art. 19
L'Agente Immobiliare, se non espressamente autorizzato,
deve rifiutare la collaborazione di persone legate
da un rapporto societario o di dipendenza con
un collega.
Art. 20
In caso di incarico congiunto, fatto salva diversa
espressa pattuizione, la provvigione, per lopera
prestata, dovrà essere suddivisa tra i
due agenti in rapporto allopera prestata
da ciascuno.
Art. 21
Quando alla conclusione di un affare concorrono
più agenti, la provvigione dovrà
essere suddivisa tra loro in ragione di accordi
intervenuti o, in mancanza, in base agli usi e
consuetudini locali e in rapporto all'opera prestata
da ciascuno.
Art. 22
L'Agente Immobiliare dovrà astenersi dall'
affiggere propri cartelli pubblicitari nell'immobile
possibile oggetto di compravendita qualora nel
medesimo luogo siano già stati esposti
cartelli pubblicitari da parte di un altro agente,
a meno che non risulti chiaramente dal testo del
cartello la diversità dell'affare offerto.
L'apposizione dei cartelli pubblicitari deve essere,
comunque, sempre autorizzata dal Cliente.
Art. 23
Abrogato
Art. 24
L'Agente Immobiliare non deve registrare una conversazione
telefonica con un collega. La registrazione, nel
corso di una riunione, può essere consentita
soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Non devono essere rese pubbliche le corrispondenze
tra colleghi qualificate riservate e/o personali.
Art. 25
Il principio di lealtà, alla base dei rapporti
fra colleghi, deve intendersi esteso anche ai
rapporti con la Federazione, tanto a livello nazionale
che locale, alla quale l'Agente Immobiliare dovrà
prestare la sua collaborazione.
Art. 26
Qualora sorgano divergenze o contrasti tra Agenti
Immobiliari, questi dovranno essere preventivamente
sottoposti a conciliazione tramite gli organi
provinciali della FIAIP e fatta salva la competenza
del Collegio dei Probiviri.
Art. 27
L'Agente immobiliare italiano è soggetto
alle presenti norme deontologiche nonchè
alle norme deontologiche del Paese estero in cui
si trovi eventualmente a svolgere l'attività
professionale, oltre alle norme del Codice Deontologico
e alle regole di comportamento della Federazione
Europea degli Agenti Immobiliari a cui la FIAIP
aderisce.
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LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39
Modifiche ed integrazioni alla Legge 21 Marzo
1958, n. 253, concernente la disciplina della
professione di mediatore (Modificata dall'art.
18 della legge 05/03/01, n. 57)
Art. 1
1. Le norme previste dalla presente legge si
applicano ai mediatori di cui al capo XI del
titolo III del libro IV del codice civile, eccezion
fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori
pubblici e per i mediatori marittimi, categorie
per le quali continuano ad avere applicazione
le disposizioni attualmente in vigore.
Art. 2
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e istituito un ruolo
degli agenti di affari in mediazione, nel quale
devono iscriversi coloro che svolgono o intendono
svolgere l'attivitá, di mediatore, anche
se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2. Il ruolo é distinto in tre sezioni:
una per gli agenti immobiliari, una per gli
agenti merceologici ed una per gli agenti muniti
di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori
distinzioni in relazione a specifiche attivitá
di mediazione da stabilire con il regolamento
di cui all'articolo 11.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati
devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di
uno degli Stati membri della Comunitá
economica europea, omero stranieri residenti
nel territorio della Repubblica italiana e avere
raggiunto la maggiore etá;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle
norme relative agli obblighi scolastici vigenti
al momento della loro etá scolare;
e) avere conseguito
un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
avere frequentato un corso di formazione ed
avere superato un esame diretto ad accertare
l'attitudine e la capacità professionale
dell'aspirante in relazione al ramo
di mediazione prescelto, oppure avere conseguito
il diploma di scuola secondaria di secondo grado
ed avere effettuato un periodo di pratica di
almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo
di frequenza di uno specifico corso di formazione
professionale. Le modalità e le caratteristiche
del titolo di formazione, dell'esame e quelle
della tenuta del registro dei praticanti sono
determinate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione,
divenute definitive a norma delle leggi 27 dicembre
1956, n.1423; 10 febbraio 1962, n. 57,31 maggio
1965, n. 575; 13 settembre 1982, n.646, non
essere incorsi in reati puniti con la reclusione
ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni;
non essere interdetti o inabilitati, falliti,
condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
l'economia pubblica, l'Industria ed il commercio,
ovvero per delitto di omicidio volontario, furto,
rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita,
ricettazione, emissione di assegni a vuoto e
per ogni altro delitto non colposo per il quale
la legge commini la pena della reclusione non
inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo,
a cinque anni.
4. L'iscrizione al
ruolo deve essere richiesta anche se l'attivitá
viene esercitata in modo occasionale o discontinuo,
da coloro che svolgono, su mandato a titolo
oneroso, attivitá per la conclusione
di affari relativi ad immobili od aziende.
5. Tutti coloro che
esercitano, a qualsiasi, titolo, le attivitá
disciplinate dalla presente legge
per conto di imprese organizzate, anche in forma
societaria, per l'esercizio
dell'attivitá di mediazione debbono essere
iscritti nel ruolo.
5-bis. Per l'esercizio
della professione di mediatore deve essere prestata
idonea garanzia assicurativa a copertura dei
rischi professionali ed a tutela dei clienti;
Art. 4
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato é istituita la commissione
centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti
di affari in mediazione e per la definizione
delle materie e delle modalitá degli
esami di cui all'articolo 2.
2. La commissione centrale é nominata
con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato ed é composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante dei Ministero del commercio
con l'estero;
c) un rappresentante delle regioni, designato
dalla commissione interregionale di cui all'articolo
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante del Ministero di grazia
e giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle
organizzazioni piú rappresentative, a
livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura
e dell'industria;
h) un rappresentante delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura designato
dalla Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti
tra le persone designate dalle associazioni
sindacali nazionali di categoria, per i mediatori
immobiliari e per gli agenti merceologici.
3. La commissione dura in carica quattro anni;
i membri svolgono il loro incarico in forma
gratuita e possono essere riconfermati.
4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente;
le funzioni di segretario sono esercitate da
un funzionario del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
5. Per ciascun componente effettivo della commissione
é nominato un membro supplente con gli
stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri
effettivi.
Art. 5
1. Per l'esercizio dell'attivitá disciplinata
dai precedenti articoli, compreso l'espletamento
delle pratiche necessarie ed opportune per la
gestione o la conclusione dell'affare, non é
richiesta la licenza prevista dall'articolo
115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilitá
all'esercizio dell'attivitá di mediazione.
3. L'esercizio dell'attività
di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità
di dipendente da persone, società o enti,
privati e pubblici, ad esclusione delle imprese
di mediazione;
b) con l'esercizio
di attività imprenditoriali e professionali,
escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
4. Il mediatore che per l'esercizio della propria
attivitá si avvalga di moduli o formulari,
nei quali siano indicate le condizioni del contratto,
deve preventivamente depositarne copia presso
la commissione di cui all'articolo 7.
Art.6
1. Hanno diritto alla
provvigione soltanto coloro che sono iscritti
nei ruoli.
2. La misura delle provvigioni e la proporzione
in cui questa deve gravare su ciascuna delle
parti, in mancanza di patto, sono determinate
dalle giunte camerali, sentito il parere della
commissione provinciale di cui all'articolo
7 e tenendo conto degli usi locali.
Art. 7
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria
artigianato e agricoltura é istituita
una commissione che provvede alle iscrizioni
nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione
é nominata con deliberazione della giunta
camerale e dura in carica quattro anni. Essa
é composta:
a) da un membro della giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno
degli industriali e uno dei commercianti, designati
rispettivamente dalle organizzazioni a livello
nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla
base della maggiore rappresentativitá.
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CODICE CIVILE
- Art. 1754 e seguenti a riguardo dei
mediatore e della mediazione
CAPO XI Della mediazione
Art. 1754 Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due
o più parti per la conclusione di un
affare, senza essere legato ad alcuna di esse
da rapporti di collaborazione, di dipendenza
o di rappresentanza.
Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da
ciascuna delle parti (2950), se l'affare è
concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione
in cui questa deve gravare su ciascuna delle
parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali
o di usi, sono determinate dal giudice secondo
equità.
Art. 1756 Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha
diritto al rimborso delle spese nei confronti
della persona per incarico della quale sono
state eseguite anche se l'affare non è
stato concluso.
Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali
o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione
sospensiva, il diritto alla provvigione sorge
nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione
risolutiva, il diritto alla provvigione non
viene meno col verificarsi della condizione
(1353 e seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica
anche quando il contratto è annullabile
(1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti),
se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Art. 1758 Pluralità di mediatori
Se l'affare è concluso per l'intervento
di più mediatori, ciascuno di essi ha
diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759 Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze
a lui note, relative alla valutazione e alla
sicurezza dell'affare, che possono influire
sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità
della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima
girata dei titoli trasmessi per il suo tramite
(2008 e seguenti).
- Art. 1325 e 1326 a riguardo dei requisiti
del contratto
Art. 1325 Indicazione dei requisiti
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2) la causa (1343 e seguenti);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta
dalla legge sotto pena di nullità (1350
e seguenti).
Dell'accordo delle parti
Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in
cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione
dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel
termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare o secondo
gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione
tardiva, purché ne dia immediatamente
avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione
una forma determinata, l'accettazione non ha
effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale
a nuova proposta.
- Art. 1329, 1334 e 1335 riguardanti la proposta
irrevocabile dacquisto
Art. 1329 Proposta irrevocabile
Se il proponente si è obbligato a mantenere
ferma la proposta per un certo tempo, la revoca
è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente,
la morte o la sopravvenuta incapacità
(414) del proponente non toglie efficacia alla
proposta, salvo che la natura dell'affare o
altre circostanze escludano tale efficacia.
Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali (1991) producono effetto
dal momento in cui pervengono a conoscenza della
persona alla quale sono destinati.
Art. 1335 Presunzione di conoscenza
La proposta, l'accettazione, la loro revoca
e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata
persona si reputano conosciute nel momento in
cui giungono all'indirizzo del destinatario,
se questi non prova di essere stato, senza sua
colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
- Art. 1385 e 1386 CAPARRA confirmatoria
e penitenziale
Art. 1385 Caparra confirmatoria
Se al momento della conclusione (1326) del contratto
una parte dà all'altra, a titolo di caparra,
una somma di danaro o una quantità di
altre cose fungibili, la caparra, in caso di
adempimento, deve essere restituita o imputata
alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è
inadempiente (1218), l'altra può recedere
dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente
è invece la parte che l'ha ricevuta,
l'altra può recedere dal contratto ed
esigere il doppio della caparra (1386,1826;
att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente
preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione
(1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento
del danno è regolato dalle norme generali
(1223 e seguenti; att. 164).
Art. 1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto
di recesso per una o per entrambe le parti,
la caparra ha la sola funzione di corrispettivo
del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra
data o deve restituire il doppio di quella che
ha ricevuta
Chiarisci qual è la provvigione che
accetti di pagare.
Ricorda che la provvigione è un diritto
del mediatore (art. 1775 Cod. Civ. e L. 39/89),
ma è sottoposta al libero mercato e quindi
può variare da città a città.
Come in tutte le transazioni economiche le cose
date gratis dovrebbero
generare sospetto. Tu lavoreresti gratis per qualcuno?
Affronteresti un rischio professionale senza alcun
ritorno? Ti faresti curare da un medico
che non si fa pagare? Il mediatore ha diritto
alla provvigione da ambo le parti, da chi vende
e da chi acquista.
È una garanzia della sua neutralità
e del suo essere parte terza.
È una garanzia anche per te. La provvigione
è dovuta alla conclusione dellaffare
che comunemente si intende la stesura del compromesso.