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CODICE DEONTOLOGICO F.I.A.I.P.
(Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali)


Premesso:
CHE l'Agente Immobiliare è un libero professionista che, in piena libertà, autonomia e indipendenza, con propria organizzazione e mezzi, opera come intermediario nella compravendita e nella locazione di beni immobili, nonché nella cessione e rilievo di aziende, offrendo i servizi ad esse connessi e percependo per la propria attività un equo compenso di mediazione
CHE l'iscrizione nel ruolo mediatori è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio della attività di Agente immobiliare;
CHE l'Agente immobiliare nella sua attività professionale, si ispira a principi morali atti ad offrire una prestazione corretta evitando tutte quelle attività che violano i principi di lealtà fedeltà e diligenza;
CHE l'Agente Immobiliare, nell'agire secondo le leggi che regolano la propria professione, deve evitare qualsiasi equivoco al fine di raggiungere il contemperamento degli interessi delle parti;
CHE nello svolgimento della propria attività professionale l'Agente Immobiliare deve rispettare il segreto professionale previsto dalla legge;
CHE l'Agente Immobiliare, titolare di Agenzia, è tenuto a richiedere e far rispettare il segreto professionale anche ai propri collaboratori, dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale;
CHE l'Agente Immobiliare ha l'obbligo di elevare la propria formazione professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo a seminari di studi, incontri e conferenze, al fine di offrire una prestazione sempre più qualificata quale si addice ad un valente professionista;
CHE le presenti regole di comportamento sono vincolanti per tutti coloro che esercitano la professione di Agente Immobiliare e che ottengono l'iscrizione alla F.I.A.I.P. - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali.
Premesso quanto sopra, parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole di comportamento vengono di seguito suddivise in tre parti ciascuna riguardante: i rapporti con il pubblico, con la clientela e con i colleghi.
Parte Prima
RAPPORTI CON IL PUBBLICO
Art. 1
L'Agente Immobiliare deve conoscere il mercato immobiliare e la sua evoluzione nonché le leggi ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività professionale. Non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza.
Art. 2
L'Agente Immobiliare, per ogni incarico acquisito, deve raccogliere ogni elemento utile all'affare al fine di non venire meno alla propria funzione sociale.
Art. 3
L'Agente immobiliare deve sempre spendere il proprio nome.
Art. 4
L'Agente Immobiliare, su espressa richiesta della parte che gli ha conferito l'incarico, può sottacere il nome di questa fino al momento della conclusione dell'affare.
Art. 5
L'Agente Immobiliare deve operare preferibilmente in base ad un incarico conferito in forma scritta e nel quale, oltre alla chiarezza degli accordi, si definiscano il tipo di prestazione, l'ammontare della provvigione, l'eventuale rimborso delle spese e le altre condizioni dell'affare, il tutto in conformità alla Legge 52 del 6 Febbraio 1996.
Art. 6
I compensi dovranno essere pattuiti in anticipo ed il loro ammontare dovrà risultare preferibilmente da un atto sottoscritto dalle parti; in mancanza si farà riferimento agli Usi e Consuetudini raccolti dallaCamera di Commercio.
Art. 7
L'Agente Immobiliare non dovrà confondere il proprio patrimonio con il denaro o titoli ricevuti dai Clienti a titolo di deposito fiduciario gratuito.
Parte Seconda
RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Art. 8
L'incarico, anche se irrevocabile, dovrà essere definito nel tempo.
Art. 9
E' preferibile che l'Agente Immobiliare riceva l'incarico in forma esclusiva al fine di non entrare in conflitto con altri Agenti Immobiliari..
Art. 10
Effettuata la valutazione dell'immobile o dell'azienda e stabilite le condizioni essenziali dell'incarico con la parte venditrice, locatrice o cedente qualora l'Agente Immobiliare reperisca più persone interessate a concludere l'affare, dovrà portare a conoscenza dell'incaricante tutte le proposte ricevute.
Art. 11
Dopo aver stabilito e concordato le condizioni essenziali del contratto con una parte interessata all'acquisto, alla locazione o al rilievo dell'azienda, l'Agente Immobiliare non dovrà proporre a terzi la conclusione del contratto alle stesse condizioni o a condizioni diverse sino ad esaurimento, positivo o negativo, della trattativa iniziata.
Art. 12
Quando l'Agente Immobiliare intenda concludere per sè l'affare per il quale è stato incaricato, deve immediatamente informare di ciò il Cliente , parimenti nel caso voglia vendere o locare una propria proprietà immobiliare, deve rendere nota questa circostanza. In entrambi i casi non dovrà percepire alcun compenso di mediazione.
Art. 13
L'Agente Immobiliare incaricato di amministrare o gestire beni che potranno essere oggetto di futura compravendita o locazione deve concordare preventivamente l'ammontare del suo compenso per questa specifica attività e non può incassare alcuna somma da terzi senza preventiva autorizzazione scritta.
Art. 14
L'Agente Immobiliare deve accettare l'incarico di valutare un bene solo nei limiti della propria esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in gradi di provvedere personalmente dovrà assicurarsi la collaborazione di un professionista di settore scelto in accordo con il Cliente.
Art. 15
L'Agente Immobiliare deve valutare con attenzione l'incarico che gli viene conferito e deve informare il Cliente in ordine a tutte le difficoltà e condizioni dell'affare.
Parte Terza
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 16
E’ escluso ogni rapporto professionale con Agenti abusivi.
Art. 17
L'Agente Immobiliare deve comportarsi, nei confronti dei colleghi, con lealtà, evitando con il proprio comportamento di procurarsi i vantaggi a danno dei colleghi.
Art. 18
L'Agente Immobiliare deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti o pareri sull'attività professionale di un collega, e in particolare sulla sua condotta o su suoi presunti errori o incapacità. L’Agente Immobiliare deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti o pareri sull’attività professionale di un collega, e in particolare sulla sua condotta o sui suoi presunti errori o incapacità.
Art. 19
L'Agente Immobiliare, se non espressamente autorizzato, deve rifiutare la collaborazione di persone legate da un rapporto societario o di dipendenza con un collega.
Art. 20
In caso di incarico congiunto, fatto salva diversa espressa pattuizione, la provvigione, per l’opera prestata, dovrà essere suddivisa tra i due agenti in rapporto all’opera prestata da ciascuno.
Art. 21
Quando alla conclusione di un affare concorrono più agenti, la provvigione dovrà essere suddivisa tra loro in ragione di accordi intervenuti o, in mancanza, in base agli usi e consuetudini locali e in rapporto all'opera prestata da ciascuno.
Art. 22
L'Agente Immobiliare dovrà astenersi dall' affiggere propri cartelli pubblicitari nell'immobile possibile oggetto di compravendita qualora nel medesimo luogo siano già stati esposti cartelli pubblicitari da parte di un altro agente, a meno che non risulti chiaramente dal testo del cartello la diversità dell'affare offerto. L'apposizione dei cartelli pubblicitari deve essere, comunque, sempre autorizzata dal Cliente.
Art. 23
Abrogato
Art. 24
L'Agente Immobiliare non deve registrare una conversazione telefonica con un collega. La registrazione, nel corso di una riunione, può essere consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. Non devono essere rese pubbliche le corrispondenze tra colleghi qualificate riservate e/o personali.
Art. 25
Il principio di lealtà, alla base dei rapporti fra colleghi, deve intendersi esteso anche ai rapporti con la Federazione, tanto a livello nazionale che locale, alla quale l'Agente Immobiliare dovrà prestare la sua collaborazione.
Art. 26
Qualora sorgano divergenze o contrasti tra Agenti Immobiliari, questi dovranno essere preventivamente sottoposti a conciliazione tramite gli organi provinciali della FIAIP e fatta salva la competenza del Collegio dei Probiviri.
Art. 27
L'Agente immobiliare italiano è soggetto alle presenti norme deontologiche nonchè alle norme deontologiche del Paese estero in cui si trovi eventualmente a svolgere l'attività professionale, oltre alle norme del Codice Deontologico e alle regole di comportamento della Federazione Europea degli Agenti Immobiliari a cui la FIAIP aderisce.

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LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39

Modifiche ed integrazioni alla Legge 21 Marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore (Modificata dall'art. 18 della legge 05/03/01, n. 57)
Art. 1
1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
Art. 2
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivitá, di mediatore, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2. Il ruolo é distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attivitá di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunitá economica europea, omero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore etá;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro etá scolare;
e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423; 10 febbraio 1962, n. 57,31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n.646, non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'Industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attivitá viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivitá per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi, titolo, le attivitá disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attivitá di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti;
Art. 4
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato é istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalitá degli esami di cui all'articolo 2.
2. La commissione centrale é nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed é composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante dei Ministero del commercio con l'estero;
c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni piú rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.
3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.
4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Per ciascun componente effettivo della commissione é nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.
Art. 5
1. Per l'esercizio dell'attivitá disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non é richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilitá all'esercizio dell'attivitá di mediazione.
3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attivitá si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.
Art.6
1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.
Art. 7
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria artigianato e agricoltura é istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione é nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa é composta:
a) da un membro della giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentativitá.

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CODICE CIVILE

- Art. 1754 e seguenti a riguardo dei mediatore e della mediazione


CAPO XI Della mediazione
Art. 1754 Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.


Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.


Art. 1756 Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.


Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.


Art. 1758 Pluralità di mediatori
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.


Art. 1759 Responsabilità del mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti).


- Art. 1325 e 1326 a riguardo dei requisiti del contratto
Art. 1325 Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);
2) la causa (1343 e seguenti);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).


Dell'accordo delle parti


Art. 1326 Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.


- Art. 1329, 1334 e 1335 riguardanti la proposta irrevocabile d’acquisto
Art. 1329 Proposta irrevocabile

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità (414) del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.


Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali
Gli atti unilaterali (1991) producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.


Art. 1335 Presunzione di conoscenza
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.


- Art. 1385 e 1386 CAPARRA confirmatoria e penitenziale
Art. 1385 Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).


Art. 1386 Caparra penitenziale
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta


Chiarisci qual è la provvigione che accetti di pagare.
Ricorda che la provvigione è un diritto del mediatore (art. 1775 Cod. Civ. e L. 39/89),
ma è sottoposta al libero mercato e quindi può variare da città a città.
Come in tutte le transazioni economiche le cose date gratis dovrebbero
generare sospetto. Tu lavoreresti gratis per qualcuno?
Affronteresti un rischio professionale senza alcun ritorno? Ti faresti curare da un medico
che non si fa pagare? Il mediatore ha diritto alla provvigione da ambo le parti, da chi vende e da chi acquista.
È una garanzia della sua neutralità e del suo essere parte terza.
È una garanzia anche per te. La provvigione è dovuta alla conclusione dell’affare
che comunemente si intende la stesura del compromesso.
 
Sito aggiornato al 28/01/2012
Sito ideato e sviluppato da Stefano Riggio di C.I.R.R.